Art. 4.L’adesione, strettamente personale, sarà fatta e rinnovata annualmente nella festa dell’Immacolata, versando la quota associativa.
Gli aderenti si dividono in confratelli ordinari, detti nel presente statuto semplicemente “confratelli”, e in soci di devozione, denominati “soci”.
Acquista la qualifica di confratello colui che intende impegnarsi a realizzare le finalità della confraternita, di cui all’art.2, e versa la quota associativa stabilita annualmente dall’assemblea; acquista la qualifica di socio colui che viene iscritto in apposito registro il giorno otto dicembre, secondo le modalità fissate dall’assemblea.
L’adesione alla confraternita comporta per tutti gli associati il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con 1a preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della confraternita.
I confratelli ordinari hanno il diritto/dovere di partecipare in forma diretta o per mezzo dei rappresentanti eletti alla determinazione delle scelte fondamentali della confraternita, pertanto:
- partecipano di diritto all’Assemblea generale con voce attiva e passiva;
- eleggono il governo della confraternita;
- indossano la divisa della confraternita nelle pubbliche manifestazioni (processioni, cortei, raduni…);
- hanno diritto all’accompagnamento funebre;
I soci promuovono e sostengono liberamente le iniziative della confraternita, in particolare:
- possono partecipare all’Assemblea generale, ma non godono di diritto di voto, nè possono essere eletti alle cariche sociali;
- partecipano alle iniziative formative e culturali della confraternita;
- in particolari circostanze, essendoci la disponibilità della divisa, potranno d’intesa col priore prendere parte in divisa alle pubbliche manifestazioni
