Art. 6
Art. 6. La confraternita sarà convocata in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA una volta all’anno durante le festività natalizie (25 dicembre-6 gennaio).
Potrà inoltre essere convocata in ASSSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA su richiesta di almeno due terzi dei confratelli.
Sarà compito del Priore avvisare con congruo anticipo l’ordinario diocesano della convocazione dell’ASSEMBLEA GENERALE (ORDINARIA O STRAORDINARIA) affinché possa presiederla di persona o inviare un proprio delegato. La confraternita si riunirà inoltre tre volte all’anno in data da stabilire nell’assemblea generale ordinaria. Tali riunioni si svolgeranno sotto la presidenza del Priore con la partecipazione del cappellano, ma non avranno valore deliberante.

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