Confraternitaimmacolata


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Lo Statuto


STATUTO DELLA CONFRATERNITA

“B.V. IMMACOLATA CONCEZIONE”

di FORNELLI


La Confraternita ”B.V. Immacolata Concezione” di Fornelli fondata il 28\9\1905 in Fornelli con sede nella chiesa di San Pietro al fine di rendere più incisiva la sua azione e consona ai nuovi tempi, riforma come segue il Suo Statuto.

Finalità.

Art. 1. La Confraternita, in un rapporto di piena comunione e fiducia con l'autorità ecclesiale, PROMUOVE, in spirito di fraterna solidarietà e di reciproco servizio, la formazione cristiana degli associati e il loro inserimento nella comunità parrocchiale.
Collabora, nel rispetto della propria identità, con gli altri gruppi organizzati operanti in parrocchia.

Art. 2. Finalità preminenti dell'associazione sono:
curare la maturazione cristiana dei soci attraverso adeguati corsi di catechesi;
-promuovere il culto eucaristico, la devozione mariana e il culto dei santi;
-esercitare la carità con opere di cristiana pietà e misericordia.
-visitare il SS.Sacramento in solenne corteo il Gíovedì e Venerdì santo;
-esercitare verso i defunti il pietoso ufficio dell’accomfunebre e promuovere l'opera dei suffragi;
-prendere parte in corteo e in divisa alle seguenti processioni: Corpus Domini e Immacolata concezione;
-collaborare alla pastorale della parrocchia;
-promuovere adeguate iniziative per la difesa e la valorizzazione delle tradizioni religiose locali.

Adesione

Art. 3.
Possono associarsi alla confraternita persone di buona condotta cristiana e di sana moralità domiciliati nel comune o legati alla parrocchia per motivi familiari. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo o Governo della Confraternita, d'intesa col padre spirituale o Cappellano.

Art. 4.L’adesione, strettamente personale, sarà fatta e rinnovata annualmente nella festa dell’Immacolata, versando la quota associativa.
Gli aderenti si dividono in confratelli ordinari, detti nel presente statuto semplicemente “confratelli”, e in soci di devozione, denominati “soci”.
Acquista la qualifica di
confratello colui che intende impegnarsi a realizzare le finalità della confraternita, di cui all’art.2, e versa la quota associativa stabilita annualmente dall’assemblea; acquista la qualifica di socio colui che viene iscritto in apposito registro il giorno otto dicembre, secondo le modalità fissate dall’assemblea.
L’adesione alla confraternita comporta per tutti gli associati il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con 1a preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della confraternita.
I
confratelli ordinari hanno il diritto/dovere di partecipare in forma diretta o per mezzo dei rappresentanti eletti alla determinazione delle scelte fondamentali della confraternita, pertanto:
- partecipano di diritto all’Assemblea generale con voce attiva e passiva;
- eleggono il governo della confraternita;
- indossano la divisa della confraternita nelle pubbliche manifestazioni (processioni, cortei, raduni…);
- hanno diritto all’accompagnamento funebre;
I
soci promuovono e sostengono liberamente le iniziative della confraternita, in particolare:
- possono partecipare all’Assemblea generale, ma non godono di diritto di voto, nè possono essere eletti alle cariche sociali;
- partecipano alle iniziative formative e culturali della confraternita;
- in particolari circostanze, essendoci la disponibilità della divisa, potranno d’intesa col priore prendere parte in divisa alle pubbliche manifestazioni

Assemblea

Art. 5. Organo fondamentale della confraternita è l’Assemblea.
Essa si compone di tutti i confratelli di sesso maschile, che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 6. La confraternita sarà convocata in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA una volta all’anno durante le festività natalizie (25 dicembre-6 gennaio).
Potrà inoltre essere convocata in ASSSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA su richiesta di almeno due terzi dei confratelli.
Sarà compito del Priore avvisare con congruo anticipo l’ordinario diocesano della convocazione dell’ASSEMBLEA GENERALE (ORDINARIA O STRAORDINARIA) affinché possa presiederla di persona o inviare un proprio delegato. La confraternita si riunirà inoltre tre volte all’anno in data da stabilire nell’assemblea generale ordinaria. Tali riunioni si svolgeranno sotto la presidenza del Priore con la partecipazione del cappellano, ma non avranno valore deliberante.


Consiglio direttivo o Governo

Art. 7.
La direzione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo o Governo.
Esso si compone del Priore, di due assistenti, di quattro maestri di cerimonie, di un tesoriere o cassiere e di un segretario. Potranno essere eletti a tali uffici tutti i confratelli che abbiano compiuto il 21° anno di età e siano in regola con le norme del presente statuto.
La confraternita avrà inoltre un Padre spirituale o Cappellano, la cui nomina spetta di diritto all’Ordinario diocesano.
Per il buon andamento della Confraternita potranno essere individuati altri incarichi o uffici (maestri dì canto, crocifero, assistenti al crocifero, delegato per i problemi giovanili); questi però non entreranno a far parte del Consiglio direttivo.

Art. 8. Tutti i componenti del Consiglio direttivo o Governo vengono eletti dai confratelli convocati in assemblea generale ordinaria e durano in carica un triennio. Nulla vieta che possano essere riconfermati, ma non oltre un secondo mandato consecutivo.
L'Assemblea è legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Spetta all’Ordinario diocesano confermare gli eletti.

Art. 9. Il Priore, i due assistenti, i quattro cerimonieri, il cassiere, il segretario, sono eletti con votazione separata.
Per l’elezione del solo Priore si richiede la maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno), per gli altri ufficiali è sufficiente la maggioranza relativa.
Hanno diritto al voto tutti i confratelli che abbiano compiuto il 16° anno di età, siano iscritti almeno da un anno e siano in regola con le altre norme del presente statuto.

Art. 10. Il voto è personale. Non può essere espresso per lettera o per procura. Perché esso sia valido, deve essere:
a) libero: è nullo ogni voto estorto con timore, inganno, violenza;
b) segreto, certo, determinato, senza condizioni. Saranno considerate nulle tutte le schede che per segni particolari o altro possano portare all’identificazione del voto.

Art.11. Il seggio elettorale sarà presieduto dal Priore, coadiuvato da due scrutatori scelti dall’assemblea. A questi si aggiungerà il segretario che redigerà verbale delle operazioni.

Divisa

Art. 12. La divisa della confraternita sarà così composta:
un camice dì stoffa bianca cha scende quasi ai talloni e raccolto ai fianchi da un cordone o cingolo con fiocchi di colore azzurro annodato sul lato sinistro;
un cappuccio triangolare ugualmente bianco, con due fori all’altezza degli occhi nella banda anteriore che ripiegato sulla testa farà risaltare il viso scoperto;
una mozzetta di colore azzurra ornata di frange;
un collare con medaglione.
Distintivi particolari saranno applicati alla mozzetta del Priore, degli assistenti, dei maestri di cerimonie, di altri eventuali uffici, al fine di poterli facilmente individuare.

Art. 13. La divisa è di proprietà della confraternita e può essere indossata solo dagli iscritti.


Attribuzioni dei vari organismi

Art. 14. E' compito dell'Assemblea approvare il programma della confraternita , il bilancio preventivo e consuntivo, promuovere verifiche, deliberare eventuali modifiche dello Statuto e quanto è di vitale importanza per la vita della confraterni
Le modifiche dello Statuto, approvate a maggioranza dei due terzi, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte dell’Ordinario.

Art. 15. Il Consiglio direttivo o Governo:
provvede all’esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea;
prepara il piano di lavoro annuale da sottoporre all’approvazione della stessa;
compila i bilanci, preventivo e consuntivo;
delibera circa il modo di conservare i beni della confraternita;
si fa promotore di iniziative atte a favorire la maturazione cristiana dei soci;
stabilisce la somma della quale potrà disporre il cassiere per le piccole spese correnti;
decide d'intesa col Padre spirituale l’espulsione di quei soci che per condotta di vita o per altri gravi motivi si siano resi indegni di far parte della Confraternita.

Art. 16. Il Priore:
garantisce la fedele osservanza dello Statuto;
coordina il programma annuale della confraternita;
dirige e rappresenta la confraternita nelle pubbliche manifestazioni;
promuove la convocazione della confraternita, ne dirige le Assemblee e ne presiede le adunanze;
cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea;
chiede alle competenti autorità i permessi per 1'uscita in corteo della confraternita;
sottoscrive gli atti e la corrispondenza ufficiale;
controlla la regolare tenuta dei registri, degli inventari e degli altri documenti relativi al patrimonio della Confraternita;
vigilia affinché i tesoriere nei termini stabiliti presenti i bilanci;
provvede affinché il tesoriere depositi presso la cassa di risparmio postale o presso un istituto di credito le somme di danaro eccedenti le ordinarie necessità della confraternita e insieme a lui ne cura il prelievo in caso di bisogno;
prende le misure necessarie, d'intesa col consiglio direttivo, nei casi d'urgenza e ne informa l'assemblea appena possibile;
firma congiuntamente al cassiere i mandati di pagamento.

Art. 17. Il Vice Priore o l'Assistente al Priore collabora col Priore per il buon andamento della Confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18. È compito del segretario:
redigere i verbali delle Assemblee e delle adunanze, controfirmandoli unitamente al Priore;

trasmettere all'Ordinario diocesano i risultati delle elezioni con copia del relativo verbale, chiedendo la conferma degli eletti;
comunica agli interessati l'avvenuta conferma e li invita ad effettuare il passaggio di consegne nel termine di giorni otto.
provvede ad inviare ai confratelli gli avvisi personali di convocazione in Assemblea e di darne avviso ai soci con nota affissa nella bacheca della chiesa parrocchiale e nel sito web della confraternita;
cura il disbrigo dell'ordinaria corrispondenza ed è responsabile dell'archivio.
provvede ad affiggere l’elenco dei confratelli nella bacheca della chiesa.

Art. 19. È compito del cassiere:
tenere i conti dell'amministrazione;
d’intesa col Consiglio Direttivo, preparare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
provvede a depositare presso la cassa di risparmio postale o istituto di credito le somme eccedenti i bisogni di ordinaria amministrazione;
firmare unitamente al Priore i mandati di pagamento;
effettuare le piccole spese correnti per il buon andamento della Confraternita nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
raccoglie le contribuzioni dei confratelli per le iscrizioni;
provvede a far celebrare dal Padre spirituale le SS. Messe in suffragio dei defunti e per le altre necessità;
all’Assemblea per l’approvazione il programma, concordato precedentemente col Consiglio direttivo e col Padre spirituale, per solennizzare la festa dell’Immacolata titolare della confraternita e ne cura la realizzazione;
fornire ai confratelli all’atto dell’iscrizione una copia dello Statuto.

Art. 20. Agli Assistenti ed ai cerimonieri incombe l'obbligo del mantenimento dell'ordine della Confraternita allorché essa è in corteo solenne. I cerimonieri inoltre s’industrieranno perché vengano conservate e tramandate con scrupolosa fedeltà, quale prepatrimonio, le antiche tradizioni della confraternita non in urto con le nuove norme liturgiche.
Particolare attenzione dedicheranno alla preparazione dei canti e alla loro conservazione.

Art. 21. I confratelli tutti riterranno loro dovere partecipare alle Assemblee, alle riunioni, ai riti e a tutte le altre iniziative promosse dalla Confraternita.

Art. 22. Non avranno diritto ad indossare la divisa della Confraternita per le visite in corteo del Venerdì Santo quei confratelli che si saranno abitualmente assentati, senza validi motivi, alle assemblee e alle riunioni o non abbiano preso parte agli accompagnamenti funebri obbligati e ad altre manifestazioni determinate dall'Assemblea all'inizio dell'anno. I medesimi, inoltre, per gli stessi motivi, non avranno diritto di voto sia attivo che passivo nell'Assemblea generale per l'elezione degli organi direttivi. Sulla validità dei motivi addotti a giustificazione delle assenze decide il Consiglio Direttivo d'intesa col Padre spirituale.

Art. 23. Nessun confratello può percepire alcuna remunerazione per l'ufficio esercitato nella Confraternita.

Art. 24
- Nella festa dell’Immacolata titolare della Confraternita verrà celebrata una santa messa secondo le intenzioni dei confratelli, che vi parteciperanno comunitariamente.
L'Assemblea generale per l’elezione del Consiglio direttivo sarà preceduta possibilmente dalla celebrazione della santa messa per l’invocazione dell’aiuto dello Spirito Santo.
La confraternita promuoverà particolari iniziative nei tempi forti di Avvento e Quaresima, affinché i confratelli possano celebrare con più adeguata preparazione la solennià di Natale e Pasqua.

Art. 25. La confraternita parteciperà gratuitamente all’accompagnamento funebre in divisa nel decesso di confratelli regolarmente iscritti, ma solo nel territorio della parrocchia.
L’Assemblea generale determinerà con apposita delibera le modalità di tale accompagnamento.
La stessa assemblea deciderà una volta per tutte se partecipare all’accompagnamento funebre dei soci e dei non iscritti e a quali condizioni.

Art. 26 – Alla Confraternita potranno essere ascritte anche donne in qualità di “socio” e saranno dette “consorelle”.
Esse potranno prendere parte a tutte le iniziative promosse dalla confraternita per il bene dei suoi associati e
potranno partecipare all’Assemblea generale, ma senza diritto di voto, nè potranno essere elette alle cariche sociali.
Esse, inoltre, beneficeranno dell’art.25.
La quota associativa annuale sarà stabilita dall’Assemblea generale.

Art. 27 – La Confraternita provvede alla realizzazione delle proprie finalità coi fondi derivanti:
dalle quote associative;

dalle libere offerte dei benefattori;
da eventuali rendite patrimoniali;
da eventuali altri cespiti.


Questo statuto è stato approvato in data 1 agosto 2007 prot. 227/07 in experimentum per un triennio da parte del Vicario Generale e Delegato diocesano per le Confraternite, Mons. Guglielmo Manna.




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